A partire dal 1° luglio 2023, è previsto un aumento delle rendite INAIL per infortunio sul lavoro e malattie professionali, pari all’ 8,1 per cento per i settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura.
La rivalutazione delle prestazioni economiche è stata prevista dai due decreti, n. 88 e 89, del Ministero del Lavoro.
Come già sappiamo, il sistema di rivalutazione delle prestazioni dell’Inail prevede due criteri: il primo ha cadenza annuale, a partire dal 1° luglio, e si basa sull’indice d’inflazione Istat, mentre il secondo si applica, includendo il primo, se nell’anno si verifica una variazione retributiva non inferiore al 10% rispetto all’ultima rivalutazione. Per l’anno 2023 – spiega l’Inail – non c’è stata la predetta variazione retributiva minima, pertanto, si applica il primo criterio e la rivalutazione avviene al tasso fissato dall’Istat, quale variazione tra il 2022 e il 2021, pari all’8,1%.
La rivalutazione, prevista dai due decreti, ha effetto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 e fissa a 91,53 euro (contro gli 84,67 fino al 30 giugno) la retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione annua.
I due limiti di calcolo delle rendite, massimo e minino, dal 1° luglio diventano in misura annua 35.696,70 euro (contro i 33.021,30 fino al 30 giugno) e 19.221,30 euro (contro i 17.780,70 fino al 30 giugno).
Nel settore marittimo, la retribuzione massima annua sale a 51.403,25 euro per comandanti e capi macchinisti; a 43.549,97 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 39.623,34 euro per gli altri ufficiali.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi e i loro superstiti la rendita è pari a 19.221,30 euro, pari al minimale previsto per i lavoratori dell’industria.
Inoltre, sempre dal 1° luglio 2023, l’assegno per assistenza personale e continuativa sale da 585,51 euro a 632,94 euro.
Assegno funerario
L’assegno una tantum, in caso delle spese sostenute per i lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, che spetta ai superstiti se hanno i requisiti per fruire della rendita e dimostrino di aver sostenuto le spese per la morte del lavoratore, dal 1° luglio, sale da 10.742,76 a 11.612,92 euro.